{"id":2644,"date":"2014-06-12T00:27:22","date_gmt":"2014-06-11T22:27:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.sacchibelli.it\/?p=2644"},"modified":"2014-06-14T23:29:23","modified_gmt":"2014-06-14T21:29:23","slug":"ristrutturazione-edilizia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sacchibelli.it\/?p=2644","title":{"rendered":"Ristrutturazione edilizia"},"content":{"rendered":"<p><div style=\"width: 330px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/www.sacchibelli.it\/pictures\/ristrutturazione_edilizia.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.sacchibelli.it\/pictures\/ristrutturazione_edilizia_a.jpg\" width=\"320\" height=\"200\" class \/><\/a><p class=\"wp-caption-text\">Eccoci alle prese con la burocrazia<\/p><\/div>Succede che, dopo un po&#8217; di anni, finalmente a casa sacchibelli si decide di ristrutturare un bagno; si pensa a come riorganizzarlo, si contatta un idraulico, si fanno un po&#8217; di preventivi e lentamente si converge. Poi subentra l&#8217;aspetto burocratico, e qui si rischia di perdersi. Visto che esiste la detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia (del 50%, fino a fine 2014) abbiamo cercato di capire se la ristrutturazione che abbiamo in programma desse diritto a tale detrazione. Consultati un po&#8217; di esperti (alcuni fornitori, geometri, tecnici e via dicendo) le risposte sono molteplici e non univoche. Alcuni dicono di si, altri sono certi del contrario. Su internet si trova tutto e il contrario di tutto. Lentamente, cercando di attingere a fonti certe e dirette cerchiamo di dipanare la matassa. Secondo l&#8217;Agenzia delle Entrate (vedi <a href=\"http:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/wps\/file\/Nsilib\/Nsi\/Agenzia\/Agenzia+comunica\/Prodotti+editoriali\/Guide+Fiscali\/Ristrutturazioni+edilizie+le+agevolazioni+fiscali\/Guida_ristrutturazioni_maggio+2014.pdf\">qui<\/a>) la grossa distinzione e&#8217; tra opere di<\/p>\n<ul>\n<li>Manutenzione ordinaria: danno diritto a detrazione solo se riguardano parti comuni (di un condominio)<\/li>\n<li>Manutenzione straordinaria: danno diritto a detrazione, indipendentemente dal fatto che l&#8217;intervento riguradi una parte comune o una proprieta&#8217; privata<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tra gli esempi di manutenzione straordinaria, viene espressamente citata la creazione e il miglioramento dei servizi igienici. Un&#8217;analisi piu&#8217; dettagliata sembra portare alla conclusione che il rifacimento integrale del bagno (tubature, impianti, piastrelle e quant&#8217;altro) e&#8217; una di quelle operazioni che permette di accedere alla detrazione fiscale del 50%, proprio perche&#8217; catalogata come manutenzione straordinaria. Una volta chiarito questo, cerchiamo di capire, sul sito dello S<a href=\"http:\/\/www.comune.pv.it\/site\/home\/servizi-al-cittadino\/s.u.e.-sportello-unico-per-ledilizia.html\">portello Unico per l&#8217;Edilizia<\/a>, che tipo di burocrazia verso il comune richiede un intervento di manutenzione straordinaria come quello in questione. Si scopre cosi&#8217; che, nel caso di certi tipi di manutenzione straordinaria, bisogna limitarsi a compiare una &#8220;Comunicazione Inizio Lavori&#8221; (CIL), mentre in tali altri casi, la CIL deve essere asseverata (cioe&#8217;, redatta da un tecnico abilitato e con in allegato la descrizione progettuale). Per cercare di capire in quali delle due casistiche la ristrutturazione del bagno ricade, la componente maschile va fisicamente al SUE e qui scopre che il Comune di Pavia considera tale intervento come &#8220;manutenzione ordinaria&#8221;, e che una Comunicazione Inizio Lavori in tal senso deve essere presentata. Il timore pero&#8217; e&#8217; di perdere le detrazioni fiscali (l&#8217;Agenzia delle Entrate considera la manutenzione ordinaria come esente da detrazioni fiscali), cosi&#8217; ci si reca all&#8217;Agenzia delle Entrate per chiedere un parere. Qui si riconosce che c&#8217;e&#8217; una &#8220;problematica&#8221; legata alle diverse definizioni che vengono date da Comune e Agenzia, ma il suggerimento e&#8217; che il diritto alla detrazione permanga lo stesso (notare, suggerimento, non certezza). Ovviamente, anche ammesso che questa interpretazione sia corretta, occorre poi rispettare altre semplici condizioni per accedere a questa agevolazione fiscale<\/p>\n<ul>\n<li>Inviare quando prevista, una raccomandata AR per le norme sulle condizioni di sicurezza<\/li>\n<li>Pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento<\/li>\n<\/ul>\n<p>Occorre inoltre conservare e, a richiesta esibire<\/p>\n<ul>\n<li>Abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare<\/li>\n<li>Fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivametne sostenute<\/li>\n<li>Ricevute dei boniici di pagamento<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pur capendo che certe norme nascono dal fatto che si vuole evitare l&#8217;abuso di richiesta di detrazione fiscale, il pensiero che tutta questa burocrazia sia necessaria per avere uno &#8220;sconto&#8221; nel rifacimento di un bagno, fa un po&#8217; paura. E forse e&#8217; vero quando si dice che l&#8217;Italia morira&#8217; sepolta dalla burocrazia&#8230;<\/p>\n<p>UPDATE<br \/>\nCon sorprendente e gradita celerita&#8217;, l&#8217;Agenzia delle Entrate risponde anche al quesito che avevo posto tramite il loro portale. E la risposta, un po&#8217; piu&#8217; elegante delle mie spiegazioni, conferrma, in legalese, che si ha diritto alle detrazioni. Ecco il testo ricevuto:<br \/>\n<em>Gentile Sig.Sacchi,<br \/>\nle agevolazioni fiscali, pari al 50% delle spese sostenute, per gli interventi eseguiti sulle singole unit\u00e0 immobiliari, spettano se si tratta di manutenzione straordinaria, rientrante nelle categorie elencate alle lettere b), c) e d) dell&#8217;articolo 3 del Dpr 380\/2001.<br \/>\nTra gli interventi di manutenzione straordinaria (lett. b) art. 31 della legge n.457\/1978) rientra la realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici per i quali i Comuni generalmente richiedono la documentazione preventiva obbligatoria.<br \/>\nIl Provvedimento 2\/11\/2011 chiarisce:<br \/>\nI soggetti che, ai fini dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche, intendono avvalersi della detrazione di imposta di cui all&#8217;art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono tenuti a conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, i sottoindicati documenti:<\/p>\n<ul>\n<li>1. Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori).<\/li>\n<li>2. Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale: dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notoriet\u00e0, resa ai sensi dell&#8217;art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Cordiali<br \/>\nsaluti<\/em><\/p>\n<hr \\>It is too hard to translate in English the nightmare of italian burocracy, sorry<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Succede che, dopo un po&#8217; di anni, finalmente a casa sacchibelli si decide di ristrutturare un bagno; si pensa a come riorganizzarlo, si contatta un idraulico, si fanno un po&#8217; di preventivi e lentamente si converge. 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