Ristrutturazione edilizia

June 12, 2014 // Posted in Uncategorized  

Eccoci alle prese con la burocrazia

Succede che, dopo un po’ di anni, finalmente a casa sacchibelli si decide di ristrutturare un bagno; si pensa a come riorganizzarlo, si contatta un idraulico, si fanno un po’ di preventivi e lentamente si converge. Poi subentra l’aspetto burocratico, e qui si rischia di perdersi. Visto che esiste la detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia (del 50%, fino a fine 2014) abbiamo cercato di capire se la ristrutturazione che abbiamo in programma desse diritto a tale detrazione. Consultati un po’ di esperti (alcuni fornitori, geometri, tecnici e via dicendo) le risposte sono molteplici e non univoche. Alcuni dicono di si, altri sono certi del contrario. Su internet si trova tutto e il contrario di tutto. Lentamente, cercando di attingere a fonti certe e dirette cerchiamo di dipanare la matassa. Secondo l’Agenzia delle Entrate (vedi qui) la grossa distinzione e’ tra opere di

  • Manutenzione ordinaria: danno diritto a detrazione solo se riguardano parti comuni (di un condominio)
  • Manutenzione straordinaria: danno diritto a detrazione, indipendentemente dal fatto che l’intervento riguradi una parte comune o una proprieta’ privata

Tra gli esempi di manutenzione straordinaria, viene espressamente citata la creazione e il miglioramento dei servizi igienici. Un’analisi piu’ dettagliata sembra portare alla conclusione che il rifacimento integrale del bagno (tubature, impianti, piastrelle e quant’altro) e’ una di quelle operazioni che permette di accedere alla detrazione fiscale del 50%, proprio perche’ catalogata come manutenzione straordinaria. Una volta chiarito questo, cerchiamo di capire, sul sito dello Sportello Unico per l’Edilizia, che tipo di burocrazia verso il comune richiede un intervento di manutenzione straordinaria come quello in questione. Si scopre cosi’ che, nel caso di certi tipi di manutenzione straordinaria, bisogna limitarsi a compiare una “Comunicazione Inizio Lavori” (CIL), mentre in tali altri casi, la CIL deve essere asseverata (cioe’, redatta da un tecnico abilitato e con in allegato la descrizione progettuale). Per cercare di capire in quali delle due casistiche la ristrutturazione del bagno ricade, la componente maschile va fisicamente al SUE e qui scopre che il Comune di Pavia considera tale intervento come “manutenzione ordinaria”, e che una Comunicazione Inizio Lavori in tal senso deve essere presentata. Il timore pero’ e’ di perdere le detrazioni fiscali (l’Agenzia delle Entrate considera la manutenzione ordinaria come esente da detrazioni fiscali), cosi’ ci si reca all’Agenzia delle Entrate per chiedere un parere. Qui si riconosce che c’e’ una “problematica” legata alle diverse definizioni che vengono date da Comune e Agenzia, ma il suggerimento e’ che il diritto alla detrazione permanga lo stesso (notare, suggerimento, non certezza). Ovviamente, anche ammesso che questa interpretazione sia corretta, occorre poi rispettare altre semplici condizioni per accedere a questa agevolazione fiscale

  • Inviare quando prevista, una raccomandata AR per le norme sulle condizioni di sicurezza
  • Pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento

Occorre inoltre conservare e, a richiesta esibire

  • Abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare
  • Fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivametne sostenute
  • Ricevute dei boniici di pagamento

Pur capendo che certe norme nascono dal fatto che si vuole evitare l’abuso di richiesta di detrazione fiscale, il pensiero che tutta questa burocrazia sia necessaria per avere uno “sconto” nel rifacimento di un bagno, fa un po’ paura. E forse e’ vero quando si dice che l’Italia morira’ sepolta dalla burocrazia…

UPDATE
Con sorprendente e gradita celerita’, l’Agenzia delle Entrate risponde anche al quesito che avevo posto tramite il loro portale. E la risposta, un po’ piu’ elegante delle mie spiegazioni, conferrma, in legalese, che si ha diritto alle detrazioni. Ecco il testo ricevuto:
Gentile Sig.Sacchi,
le agevolazioni fiscali, pari al 50% delle spese sostenute, per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, spettano se si tratta di manutenzione straordinaria, rientrante nelle categorie elencate alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001.
Tra gli interventi di manutenzione straordinaria (lett. b) art. 31 della legge n.457/1978) rientra la realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici per i quali i Comuni generalmente richiedono la documentazione preventiva obbligatoria.
Il Provvedimento 2/11/2011 chiarisce:
I soggetti che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, intendono avvalersi della detrazione di imposta di cui all’art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono tenuti a conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, i sottoindicati documenti:

  • 1. Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori).
  • 2. Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.

Cordiali
saluti


It is too hard to translate in English the nightmare of italian burocracy, sorry

This entry was posted on June 12, 2014 at 12:27 am and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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